Il Senato ha approvato il decreto sulle disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2025, noto come decreto Elezioni, che ora passa all’esame della Camera dei deputati. Il provvedimento è composto da quattro articoli principali, oltre ad alcune modifiche introdotte in commissione.

L’articolo 1 stabilisce che le votazioni si svolgeranno su due giorni: domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. La tornata referendaria si terrà l’8 e il 9 giugno, in concomitanza con il secondo turno delle elezioni amministrative. Viene previsto un aumento degli onorari per presidenti di seggio, scrutatori e segretari, con maggiorazioni variabili a seconda del numero di consultazioni in corso. Lo scrutinio per eventuali elezioni circoscrizionali inizierà alle 9 del martedì successivo. Le spese comuni tra referendum ed elezioni saranno ripartite tra Stato ed enti locali.

Il comma 3 introduce un ulteriore aumento del 15 per cento per i compensi dei componenti dei seggi nel caso di votazioni su due giorni non abbinate a referendum. Gli oneri derivanti saranno coperti con il fondo del Ministero dell’Economia dedicato alle spese elettorali.

Con l’articolo 1-bis si stabilisce che, per le elezioni comunali nei Comuni fino a 15.000 abitanti, se è presente una sola lista, questa sarà considerata eletta solo se raggiunge almeno il 50 per cento dei voti validi e il 40 per cento di affluenza, escludendo dal conteggio gli elettori iscritti all’Aire che non hanno votato.

L’articolo 1-ter eleva da 70 a 75 anni il limite di età per ricoprire il ruolo di presidente di seggio, scrutatore o segretario, escludendo da questi incarichi i dipendenti delle aziende di trasporto pubblico locale.

L’articolo 2 introduce in via sperimentale la possibilità per gli elettori “fuori sede” di votare nei referendum del 2025, purché temporaneamente domiciliati per almeno tre mesi in un Comune situato in una provincia diversa da quella di residenza. Il Ministero dell’Interno dovrà inviare al Parlamento, entro 180 giorni dal voto, una relazione dettagliata sull’affluenza e sull’impatto della misura.

L’articolo 2-bis apporta modifiche al testo unico sulle liste elettorali, eliminando la distinzione per sesso e l’obbligo di indicare il cognome del coniuge per le donne sposate o vedove.

L’articolo 3 si concentra sulla digitalizzazione dei sistemi elettorali. Viene istituito un fondo per il potenziamento del Sistema informativo elettorale (Siel), con uno stanziamento di 800.000 euro annui per il triennio 2025-2027.

Infine, l’articolo 4 prevede che gli elettori impossibilitati a firmare per gravi motivi fisici possano sottoscrivere le liste elettorali tramite modalità digitale.

Please follow and like us:
Pin Share
Facebook
YouTube